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La Riforma dello sport ha introdotto una serie di novità operative dall’1.7.2023 aggiornate con il DLgs. correttivo 29.8.2023 n. 120. Tali novità, delle quali abbiamo già ampiamente parlato in questi due articoli ( vedi La Riforma dello sport: le novità operative e La riforma del lavoro sportivo) intervengono anche sotto il profilo previdenziale.

Vediamole insieme qui di seguito.

Il regime contributivo dei lavoratori sportivi professionisti

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui pre­stano l’attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.

A decorrere dall’1.7.2023, tale Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del DLgs. 30.4.97 n. 166, recante la de­finizione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti isti­tuito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo – Enpals, Ente confluito nell’INPS dal 2012.

Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, an­che nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici.

Il regime contributivo dei lavoratori sportivi dilettanti

Nel settore sportivo dilettantistico invece il regime contributivo è organizzato come segue.

  • I lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al suddetto Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS;
  • i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

La Gestione separata INPS  e le aliquote contributive

Per i predetti lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure professionisti autonomi titolari di partita IVA), l’aliquota contributiva di base (cui vanno sommate quelle aggiuntive ordinarie in base al rapporto di lavoro) è stabilita in misura pari al:

  • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
  • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Gestione separata INPS e l’esenzione contributiva

Per i lavoratori sportivi autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) è previsto l’obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.

Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.

Gestione separata INPS – Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridot­to in misura equivalente.

L’agevolazione opera sull’imponibile contributivo, restando ferma la misura dell’aliquota applicabile.

Contributo per associazioni e società sportive di minori dimensioni

Nell’ambito dei nuovi profili previdenziali dello sport, al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell’assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, il DLgs. correttivo 120/2023 ha istituito un contributo:

  • in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000,00 euro;
  • commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo spetta nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407) ed è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Con DPCM o decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, verranno stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo, nonché definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto.

Lavoro sportivo e tutela contro gli infortuni

L’obbligo assicurativo presso l’INAIL è previsto per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. correttivo 120/2023, invece, vige l’obbligo assicurativo di cui all’art. 51 della L. 289/2002 (che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportiva dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente) per:

  • i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari; tali soggetti devono essere anche assicurati dagli enti dilettantistici per la responsabilità civile verso terzi.

Profili previdenziali e assicurativi per le collaborazioni amministrative e gestionali

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive di­lettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).

Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive ed i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.

Tra i soggetti in esame non rientrano, tuttavia, coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).

In relazione ai rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale in ambito sportivo, viene prevista l’as­si­cu­razione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale, con la possibilità di usufruire delle medesime agevolazioni sopra indicate per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.

A tali rapporti si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell’assicurazione INAIL:

  • il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65;
  • il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Trattamento fiscale del lavoro sportivo

Nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, il DLgs. 36/2021 modifica, a decorrere dall’1.7.2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:

  • è abrogata la parte dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali;
  • è soppresso il co. 3 dell’art. 53 del TUIR, che regolava il trattamento dei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex 91/81 (legge che viene parimenti soppressa);
  • è introdotta la nuova lett. a) all’art. 53 co. 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autono­mo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, a decorrere dall’1.7.2023, i rapporti finora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal DLgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo), con conseguente modifica del regime fiscale.

Soglia di esenzione fiscale fino a 15.000 euro

Per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all’im­por­to complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).

L’agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l’importo di 15.000 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

Autocertificazione dei compensi percepiti

Al fine di monitorare l’eventuale superamento della soglia, all’atto del pagamento, il lavoratore spor­tivo rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Periodo transitorio

La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in particolare, tali compensi:

  • sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro, se percepiti nel periodo 1.1.2023 – 30.6.2023;
  • sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo7.2023 – 31.12.2023; la soglia di non imponibilità è pari a 15.000,00 euro.

Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l’ammontare escluso dalla base imponibile non può superare, in ogni caso, l’importo di 15.000,00 euro; in altre parole, i due limiti (10.000,00 euro relativamente al primo semestre e 15.000,00 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili.

Premi agli sportivi

Le somme versate a propri tesserati sportivi, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 co. 2 del DPR 600/73 (art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021).

Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%.

Esenzione dalla base imponibile Irap

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i sin­goli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo sportivo inferiori all’im­­­porto annuo di 85.000,00 euro; tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

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