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Dal 1° luglio 2023 è diventata operativa la gran parte delle disposizioni di uno dei decreti attuativi della Riforma dello sport, il D.Lgs. 28.2.2021 n. 36. Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il modo sportivo, interessando soprattutto:

  • l’inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici;
  • la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario.

A fronte di ciò, gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina:

  • i propri statuti;
  • i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l’ente.

Il decreto legislativo correttivo della riforma dello sport

Il quadro normativo in materia di riforma dello sport è stato ulteriormente innovato ad opera del DLgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla G.U. 4.9.2023 n. 206 e in vigore dal 5.9.2023; attraverso tale intervento normativo sono state apportate numerose modifiche, sia al D. Lgs. 36/2021 che al D. Lgs. 39/2021, nonché agli altri decreti attuativi della Riforma dello sport.

I profili civilistici

Prima della Riforma dello sport, i requisiti per la costituzione di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica erano contenuti nell’art. 90 della L. 289/2002. Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel DLgs. 36/2021.

La forma giuridica dell’ente sportivo dilettantistico

L’ente sportivo dilettantistico può assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:

  • associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
  • società di capitali;
  • cooperativa;
  • ente del Terzo settore.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare:

  • nella denominazione sociale la finalità sportiva;
  • la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Ente del Terzo settore sportivo dilettantistico

Tra le forme giuridiche ammissibili compare anche quella dell’ente del Terzo settore:

  • costituito ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DLgs. 117/2017;
  • che esercita come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

A tal fine, l’ente del Terzo settore dovrà essere iscritto sia nel RUNTS che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Dal punto di vista del coordinamento delle discipline, l’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico sarà soggetto:

  • alle disposizioni di cui al codice del Terzo settore, in linea generale;
  • alle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 solo per quanto riguarda l’attività sportiva dilettantistica esercitata, e solo in quanto compatibili con il codice del Terzo settore.

Atto costitutivo e statuto

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, in cui devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:

  • sede legale;
  • denominazione;
  • oggetto sociale;
  • rappresentanza legale;
  • assenza di fini di lucro;
  • norme sull’ordinamento interno;
  • obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione (per quanto riguarda le società si applica la disciplina prevista dal codice civile);
  • obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Poiché possono essere enti sportivi dilettantistici associazioni, società o cooperative, oltre alla di­sciplina specifica del DLgs. 36/2021, rimane applicabile anche l’ordinaria disciplina civilistica.

Adeguamento statutario: il periodo di transizione per adeguamento

La Riforma dello sport originariamente non riconosceva agli enti sportivi esistenti un periodo transi­torio per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. In assenza di specifiche disposizioni in me­rito, le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’1.7.2023 per cui, da tale data, gli enti avrebbero dovuto disporre di statuti a norma.

Nell’ottica di agevolare i sodalizi sportivi, il DLgs. correttivo 120/2023 consente agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Il mancato adeguamento entro tale data porterà alla cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.

Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RASD.

Oggetto sociale dello statuto

Le novità più rilevanti apportate dalla Riforma dello sport in materia di clausole statutarie riguardano l’oggetto sociale.

Oggetto sociale
Art. 90 co. 18 lett. b) della L. 289/2002 Art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 36/2021
“l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione
di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”
“l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”

 

L’intervento del DLgs. 36/2021 da un lato precisa meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale, men­tre dall’altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto. In particolare:

  • l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale; le associazioni e le società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale;
  • l’attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell’attività agonistica, ma comprende anche for­mazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.

Attività secondarie e strumentali

Tradizionalmente la copertura dei costi dell’attività sportiva dell’ente dilettantistico si basa sulle quote associative e sui corrispettivi specifici decommercializzati, sui proventi dell’attività pubblicitaria e di sponsorizzazione e sullo svolgimento di altre attività commerciali a supporto dell’attività sportiva.

Al fine di garantire l’esercizio di attività che assicurino la copertura dei costi dell’attività sportiva di base, l’art. 9 del DLgs. 36/2021 prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che:

  • l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
  • tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti con un DPCM non ancora emanato.

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha previsto che il mancato rispetto dei citati criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal RASD.

In base all’art. 9 co. 1-bis del DLgs. 36/2021, sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da:

  • sponsorizzazioni;
  • rapporti promo pubblicitari;
  • cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
  • gestione di impianti e strutture sportive.

Enti del Terzo settore

L’ente sportivo può assumere la forma di ente del Terzo settore a condizione che venga esercitata, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. In tal caso, l’ente del Terzo settore può iscriversi nel RASD e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 anche se l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un’altra delle attività di interesse generale.

In sostanza, all’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico è consentito l’esercizio di una o più at­­ti­vità principali, oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive. Gli altri enti sportivi, invece, devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica.

Assenza dello scopo ai fini di lucro

Nello statuto deve essere espressamente prevista l’assenza di fini di lucro; in particolare, eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incre­mento del proprio patrimonio.

Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comun­que denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti de­gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In ordine alle fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili, l’art. 8 co. 2 del DLgs. 36/2021 rinvia alla disciplina dell’impresa sociale.

Incompatibilità degli amministratori

Gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

Il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Nella riforma dello sport 2023 l’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:

  • il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;
  • la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.

La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due direttrici:

  • da un lato, viene previsto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021);
  • dall’altro lato, la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’ente sportivo avviene attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.8.2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.

Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web “registro.sportesalute.eu”.

Acquisto della personalità giuridica

L’iscrizione nel Registro consentirà anche di ottenere la personalità giuridica tramite l’intervento del notaio, quando saranno emanate le relative disposizioni attuative.

A questo proposito, il DLgs. correttivo 120/2023 ha fissato in 10.000,00 euro l’importo del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel RASD e ha regolato il rapporto tra la pregressa personalità giuridica acquisita ai sensi del DPR 361/2000 oppure del DLgs. 117/2017 e l’iscrizione al RASD.

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