Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che introduce alcune modifiche e novità che riguardano appunto il settore sportivo. Prima tra tutte si scorge una vera e propria rivoluzione dei criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.
Altri cambiamenti hanno interessato però anche gli adempimenti burocratici richiesti, la disciplina dei trattamenti previdenziali, fiscali e l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
La riforma del lavoro sportivo si è resa necessaria data l’assenza di una regolamentazione organica che garantisse la completa attuazione dell’articolo 38 Cost. anche a coloro che lavorano all’interno del settore sportivo.
Vediamo insieme quindi alcuni punti fondamentali che riguardano la riforma del lavoro sportivo.
Chi è il lavoratore sportivo
All’interno della riforma del lavoro sportivo è possibile trovare finalmente una definizione del lavoratore sportivo.
Secondo l’ex art. 2, comma 1, lett. dd) del d.lgs. n. 36/2021:
“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo” ed ex art. 25 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 163/2022, “è lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15 – che regola il tesseramento – che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
Si capisce quindi come la figura del nuovo lavoratore sportivo sia delineata indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, dove per settore professionistico si intende quello in cui le società svolgono le attività sportive con finalità lucrative, cioè di guadagno.
Per settore dilettantistico come previsto dall’art. 38 d.lgs. 36/2021, modificato dall’art. 26 d.lgs. n. 163/2022, si intende invece l’attività prevalentemente con finalità altruistica svolta da società, associazioni ed enti del terzo settore.
Si specifica inoltre definitivamente la figura del volontario, cioè colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro esclusivamente con finalità amatoriali.
Il contratto di lavoro sportivo nelle società professionistiche e dilettantistiche
La riforma del lavoro dello sport prevede che il contratto di lavoro deve essere stipulato tra il lavoratore sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, in forma scritta a pena di nullità, secondo quanto indicato dalla Federazione Sportiva.
Lo stesso deve essere depositato entro i 7 giorni successivi presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione, assieme ai contratti relativi al diritto di immagine o pubblicitari connessi al lavoratore sportivo.
Il rapporto di lavoro è ammesso solo a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni ed è prevista la possibilità di cessione prima della scadenza. Successivamente ci sarà la possibilità di stipulare altri contratti tra gli stessi soggetti.
Da sottolineare la non possibilità di riportare clausole di non concorrenza, che limitino la libertà professionale del lavoratore sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.
La società o l’associazione sportiva, nel momento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è obbligata a comunicare telematicamente (Unilav) i dati necessari entro il giorno antecedente l’inizio della prestazione lavorativa.
Il contratto di lavoro nelle società sportive dilettantistiche
Per il contratto di lavoro nelle società sportive dilettantistiche invece, la riforma del lavoro dello sport, è stato introdotto un criterio temporale.
Ci si muoverà nell’area del lavoro autonomo e delle co.co.co se la durata delle prestazioni, coerenti con i regolamenti federali e degli altri organismi riconosciuti, non vada oltre le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive. Su questi aspetti sono attese comunque ulteriori novità.
Assicurazione infortuni e malattie professionali
Approfondiamo in questo paragrafo la gestione dell’assicurazione Inail definita dall’articolo 34 del D.Lgs n. 36/2021, modificato dall’art. 22 del D.Lgs n. 163/2022.
In fase di prima assunzione, l’apertura della posizione e l’autoliquidazione sono obbligatorie per ogni tipologia contrattuale in modo da tutelare lo sportivo (dipendente o autonomo) dagli infortuni durante lo svolgimento dell’attività sportiva, gli allenamenti e durante i trasferimenti.
L’Inail tutela, inoltre, i casi di malattia professionale che spesso negli sportivi si configurano post carriera.
Le tutele si contraddistinguono in relazione alla forma contrattuale:
- nel rapporto di lavoro subordinato i costi sono riconducibili interamente al datore di lavoro;
- nel rapporto di lavoro autonomo sarà lo stesso lavoratore ad assicurarsi avvalendosi di
polizze private con oneri a suo carico;
- nel rapporto di lavoro autonomo nella forma del co.co.co il costo delle tutele è per 2/3 a
carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
- nella gestione dei volontari sportivi la società o l’associazione deve avvalersi di assicurazione
civile verso i terzi ai sensi dell’art. 29, comma 4 del D.Lgs n. 36/2021.
Trattamenti previdenziali e sport
Analizziamo ora i possibili trattamenti previdenziali in base alla tipologia contrattuale lavorativa exarticolo 35 del D.lgs. n. 36/2021, modificato dall’art 23 del D.lgs. n. 163/2022.
I lavoratori subordinati avranno accesso al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS). Pertanto, le tutele previste per tali soggetti saranno: maternità, malattia, disoccupazione e in generale tutte le tutele previste per i lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps. L’aliquota contributiva è stabilita nella misura del 33% di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.
I lavoratori autonomi e nella forma del co.co.co avranno accesso alla Gestione Separata Inps. Anche per questa categoria le tutele rimangono invariate rispetto alle previsioni stabilite per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps. Le aliquote contributive sono stabilite nella misura del 24% per i lavoratori già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e del 25% per i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per i co.co.co il costo sarà ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Inoltre, per i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie vi sono da aggiungere le contribuzioni minori nella misura di 2,03% per i co.co.co e 1,23% per gli autonomi. La contribuzione sarà calcolata solo sui compensi superiori a 5.000 euro e solo per la parte eccedente.
Vi è però una deroga a tale contribuzione per dare spazio ad una graduale entrata in vigore di tale novità, si prevede fino al 31/12/2027 che l’aliquota sarà calcolata sul 50% dell’imponibile previdenziale. Ne consegue che l’imponibile pensionistico sarà ridotto della stessa misura.
Per i volontari non sorgono obblighi contributivi in quanto non hanno accesso ad un compenso, ma solo ad un rimborso spese documentato.
I trattamenti fiscali in ambito sportivo
L’analisi del trattamento fiscale a differenza di quanto sopra, segue le stesse regole per le diverse tipologie di lavoro per cui l’articolo 36, comma 6 del D.lgs. n. 36/2021 prevede che i compensi fino ai 15.000 euro non siano soggetti a imposizione fiscale. Qualora il compenso superi i 15.000 euro la tassazione avverrà solo sulla parte eccedente secondo le ordinarie aliquote fiscali per scaglioni.
Quindi sarà indispensabile che il lavoratore all’atto della sua assunzione fornisca al committente un’autocertificazione per dichiarare i compensi percepiti nell’anno.