La crisi energetica sta preoccupando la classe politica e dirigente italiana per gli effetti che già, in qualche modo, si stanno facendo sentire sulle imprese e sulle tasche dei cittadini.
Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185 ed entrato in vigore il 10.8.2022, sono state emanate quindi ulteriori misure urgenti in materia di crediti d’imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”) per contenere la crisi energetica.
Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla G.U. 21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l’estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Riduzione dell’iva sul gas per il quarto trimestre 2022
Per gestire la crisi energetica, l’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 convertito prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.
Accise e iva sui carburanti – proroga agevolazioni
La crisi energetica ha delle ripercussioni anche sui trasporti. Ecco perché l’art. 8 del DL 115/2022 convertito ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Successivamente al 20.9.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:
- dal DM 30.8.2022, per il periodo dal 21.9.2022 al 5.10.2022;
- dal DM 13.9.2022, per il periodo dal 6.10.2022 al 17.10.2022.
Contributi a fondo perduto per asd e ssd che gestiscono impianti sportivi
A fronte degli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, con l’art. 9-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.
Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.
Fringe benefit – soglia di esenzione per il 2022 – incremento e ampliamento
In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Ne abbiamo parlato QUI.
Contributo straordinario per le imprese del settore energetico – modifica regime sanzionatorio
L’art. 42 del DL 115/2022, rimasto invariato in sede di conversione in legge, ha modificato l’impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il “caro bollette” e la crisi energetica determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022.
La sanzione ordinaria per il versamento tardivo del saldo, che è dovuto entro il 30.11.2022 ed è pari al 60% del contributo, e la riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 15.12.2022.
Analoga misura è stata prevista per il versamento tardivo dell’acconto (che era dovuto entro il 30.6.2022), per il quale la sanzione ordinaria e la riduzione derivante dal ravvedimento operoso si rendevano applicabili ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.
Dopo le predette date, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia.
Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati.
La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022, ossia dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.