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Grazie al Decreto Aiuti Bis sarà possibile per le aziende far rientrare nei fringe benefit anche le spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze di luce e gas.

Il decreto Aiuti bis ha infatti innalzato a 600 euro per il 2022 il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni o servizi esenti da imposte e contributi, e ha incluso fra gli aiuti che le aziende possono riconoscere ai dipendenti anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

Fringe benefit 2022, cosa cambia

L’articolo 12 del Dl 115/2022 ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, l’innalzamento a 600 euro del limite di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir relativo ai fringe benefit. Una misura che sembra replicare esattamente quanto avvenuto nel 2020 e nel 2021, quando il limite fu portato a 516,46 euro.

Tuttavia il Dl Aiuti bis introduce una misura che innova parecchio il contenuto normativo e la portata applicativa dell’articolo 51, comma 3 del Tuir.

Per tutto il 2022  infatti, saranno non imponibili ai fini fiscali e contributivi, non solo, come è stato fino ad oggi, i beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze domestiche, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La limitazione della misura al solo 2022 impone, tuttavia, di fare attenzione al momento in cui i beni, i servizi e le somme potranno considerarsi percepiti dai dipendenti.

Il principio di cassa “allargato” sancito dal primo comma dell’articolo 51 del Tuir prevede, infatti, che le somme e i valori in genere – in questo caso beni ceduti e servizi prestati – si considerano percepiti nel periodo d’imposta se corrisposti dai datori di lavoro fino al 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. Inoltre, le somme, i beni e i servizi – anche se erogati tramite voucher – si considerano percepiti dal dipendente quando entrano patrimonialmente nella sua disponibilità, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio, che può avvenire successivamente, come a suo tempo precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 5/E del 2018.

Quindi, rileveranno nel periodo d’imposta 2022 e potranno beneficiare del limite innalzato a 600 euro, tutti i beni che saranno consegnati, le somme e i servizi erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2023.

Fringe benefit: i 200 euro per la benzina

La misura prevista dall’articolo 12 del Dl 115/2022 sembrerebbe porsi su un piano separato e parallelo – ma ancora non si come , perchè nulla viene chiarito in merito dalla norma – rispetto a quanto disposto dall’articolo 2 del Dl 21/2022, che ha previsto la non imponibilità per il lavoratore, nel limite di 200 euro e per il solo 2022, dei buoni benzina o di titoli analoghi ricevuti dal datore di lavoro.

In sostanza, per il 2022, i datori di lavoro potrebbero erogare fino a 800 euro di fringe benefit non imponibili, di cui almeno 200 euro dovranno consistere in buoni benzina o titoli analoghi.

In caso di superamento dei limiti, le conseguenze potrebbero essere però diverse. Se venisse superato quello dei buoni benzina, l’importo dovrà essere interamente assoggettato a tassazione e contribuzione.

Resta invece il dubbio nel caso di superamento del limite di 600 euro per i fringe benefit.

L’applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir prevederebbe l’assoggettamento integrale a tassazione dell’intero valore, in caso di superamento della soglia. La diversa formulazione letterale del Dl 115/2022, potrebbe invece lasciare spazio a un’interpretazione molto più favorevole, che comporterebbe l’assoggettamento a tassazione della sola parte eccedente il limite.

Se dovesse essere confermata l’interpretazione più favorevole, che considera il limite dei 600 euro una franchigia assoluta e non relativa dei fringe benefit, si porrebbe necessariamente un tema di conguaglio fiscale per tutti i lavoratori che abbiano ricevuto nella prima parte dell’anno (e quindi nel periodo di imposta corrente), beni o servizi per valori superiori alla soglia dei 258,23 euro previgente, come tali già assoggettati a prelievo fiscale.

Aiuto senza limiti di reddito

Inoltre, poiché l’articolo 12 del Dl 115/2022 non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio, così come l’articolo 2 del Dl 21/2022 per i lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, appare chiaro che l’innalzamento del limite in questione valga per tutti i dipendenti e che possa operare anche in caso di fringe benefit erogati ad personam o in caso di conversione dei premi di risultato in beni e servizi, in base al comma 184 della legge 208/2015.

Che cosa deve fare il lavoratore per avere un aiuto dall’azienda a sostenere i costi delle bollette?

Per ottenere un aiuto attraverso il welfare aziendale il dipendente non deve presentare una domanda. Il bonus può essere erogato infatti in modo unilaterale dall’azienda. A fronte della disponibilità del datore di lavoro a riconoscere somme o rimborsi per far fronte al caro energia, il lavoratore sarà tenuto comunque e presentare i giustificativi delle spese sostenute.

L’azienda deve stipulare un accordo o un contratto integrativo per erogare bonus – fringe benefit legati al caro-energia?

No, non è necessario un accordo. Il bonus per pagare le bollette può essere assegnato al lavoratore come benefit aziendale, anche ad personam o in caso di conversione dei premi di risultato in beni e servizi, in base al comma 184 della legge 208/2015.

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