In clima di Olimpiadi ecco un argomento che ha a che fare con lo sport ed in particolare con il trattamento fiscale dei volontari degli enti sportivi dilettantistici.
È stata pubblicata infatti sulla Gazzetta Ufficiale 30.7.2024 n. 177 la L. 29.7.2024 n. 106, di conversione del DL 31.5.2024 n. 71, che ha apportato alcune modifiche alla disciplina del lavoro sportivo di cui al DLgs. 36/2021.
In fase di conversione in legge il testo originario dell’art. 3 del DL 71/2024 non è stato modificato in modo sostanziale.
Volontari sportivi
In tema di volontariato sportivo, viene confermato che, a decorrere dall’1.6.2024, è possibile riconoscere rimborsi forfetari:
- delle spese sostenute per le attività svolte anche nel comune di residenza;
- in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e Salute spa;
- nel limite complessivo di 400,00 euro mensili.
A tal fine questi organismi (e non le singole ASD o SSD) sono tenuti ad individuare con proprie delibere le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I rimborsi forfetari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma vanno computati per verificare il superamento dei limiti di non imponibilità ai fini fiscali (15.000,00 euro) e contributivi (5.000,00 euro).
Prestazioni non riconducibili al lavoro subordinato oppure a co.co.co.
È confermata l’abrogazione della lett. a) co. 2 dell’art. 53 del TUIR, a norma della quale rientravano tra i redditi di lavoro autonomo assimilato quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.
In conseguenza di ciò, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive rese senza vincoli di subordinazione e diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa tornano ad essere inquadrati ai fini fiscali in base ai criteri generali, ossia nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale, se si tratta di attività abituale, oppure dei redditi diversi derivanti di attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.