Siamo arrivati alla fine di questo annuale excursus dedicato alla documentazione necessaria per la compilazione del modello 730/2024. In questo ultimo articolo parleremo di una serie di situazioni che possono riguardare numerosi cittadini che hanno effettuato degli interventi migliorativi dei propri immobili.
In particolare, parleremo di riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche oltre che le modalità di accesso al bonus verde e al bonus mobili.
Ecco qui di seguito tutti i dettagli per poter usufruire degli sgravi fiscali per gli immobili in riferimento alle spese sostenute nel 2023.
Ecobonus e Superbonus: documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110%
È necessario raccogliere:
- fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della normativa IVA);
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
- altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’impresa);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
- asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
- attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
- copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2023;
- documentazione relativa ad eventuali contributi e incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
- documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022 (fino al 31.12.2025 per alcuni soggetti), gli sgravi fiscali per gli immobili è riconosciuta nella misura del superbonus per alcuni interventi di riqualificazione energetica ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).
Bonus barriere: documentazione relativa agli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%
Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2022 e 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nonché per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell’impianto, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
In particolare, sono richieste:
- certificazione che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236;
- fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
- altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’impresa);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Per le spese sostenute dal 30.12.2023 il “bonus barriere 75%” compete soltanto se gli interventi riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed il rispetto dei requisiti del DM 236/89 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Bonus verde: documentazione che dà diritto alla detrazione del 36%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2023 per:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali e per le spese di progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.
In particolare:
- fatture di acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, assegni bancari o postali);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Bonus mobili: documentazione che dà diritto alla detrazione del 50%
Documentazione relativa alle spese:
- sostenute dall’1.1.2014 al 31.12.2021, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non fosse ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
- sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe “A” per i forni, “E” per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, “F” per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
- finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali:
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
- oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- siti in fabbricati interamente oggetto di interventi di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione fiscale spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:
- di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.
In particolare:
- per le spese sostenute nel 2023, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2022;
- fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
- comunicazione all’ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio;
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Documentazione relativa all’acquisto di immobili di classe energetica A e B che danno diritto alla detrazione del 50% dell’IVA
Documentazione relativa alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017, e alle spese sostenute nel 2023, per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici, di ripristino o di ristrutturazione delle stesse, o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli acquisti nel 2023.
In particolare:
- atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2016 o 2017 (deve potersi evincere che l’immobile è stato acquistato dall’impresa costruttrice, di ripristino o di ristrutturazione, la destinazione d’uso dell’immobile e la classe energetica, il vincolo pertinenziale in caso di acquisto di pertinenze) o atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023;
- fatture di acquisto da cui si rilevi l’importo dell’IVA pagata nel 2016 e/o 2017 o nel 2023.
La detrazione fiscale è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
La documentazione relativa agli acquisti avvenuti nel 2016 o 2017 deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.