Come ogni anno Studio Protto è a tua disposizione per supportati nella gestione della raccolta dei documenti e presentare la dichiarazione dei redditi 2024. Ecco un breve memorandum di quello che serve per coloro che hanno diritto alla deduzione dal reddito complessivo e coloro che hanno diritto alla detrazione d’imposta del 19%.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
Per poter ottenere la deduzione dal reddito complessivo è necessario presentare i seguenti documenti relativi ai contributi previdenziali:
- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe). In merito a questo punto si ricorda che non è più deducibile il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (c.d. “tassa salute”) pagato con l’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
- contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
- contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e “badanti”), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati all’agenzia interinale;
- contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
- per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2018, contributi per la previdenza complementare versati negli anni 2018-2022, al fine di determinare l’eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal periodo d’imposta 2023.
Per quanto riguarda le spese mediche invece sono necessari i seguenti documenti:
- spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
- spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
- contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
Altre spese sostenute:
- erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
- assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;
- somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017);
- erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
- erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, di università ed altri enti di ricerca, degli enti parco regionali e nazionali;
- somme restituite nel 2023 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
- canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
- contributi a consorzi obbligatori;
- indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
- spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale;
- erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, istituiti a favore delle persone con disabilità grave.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%
Puoi detrarre il 19% per le spese superiori a € 129,11 per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE oltre che le spese veterinarie. Per esempio:
- spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2023 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
- spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
- spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
- documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
- spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
- spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;
- spese di interpretariato per soggetti sordi;
- spese veterinarie;
Per quanto riguarda invece le spese sostenute per mutui e affini:
- interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
- interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale;
- canoni e relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale;
- contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;
- spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
- provvigioni pagate nel 2023 ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
Anche i premi versati per le assicurazioni sottoscritte possono essere presentati in fase di dichiarazione dei redditi:
- premi versati nel 2023 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
- premi versati nel 2023 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2001;
- premi versati nel 2023 per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall’1.1.2018;
Inoltre da un punto di vista dell’istruzione e dello sport è possibile detrarre le:
- spese sostenute nel 2023 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche estere, di corsi di istruzione universitaria, di master, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento;
- spese sostenute nel 2023 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università all’estero;
- spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
- spese sostenute nel 2023 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese sostenute nel 2023 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
Infine è possibile detrarre le:
- spese per badanti ovvero gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, anche se sostenute per familiari a carico;
- spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
- spese funebri sostenute nel 2023, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
- contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
- erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all’estero;
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
- erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
- erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
- erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Vincoli di pagamento per l’ottenimento delle detrazioni IRPEF
Dal 1° gennaio 2020 la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) spetta soltanto se il pagamento dell’onere è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
L’obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Ove ricorra l’obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle modalità di pagamento (es. ricevute dei bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti conto bancari o postali).