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Come ogni anno Studio Protto è a tua disposizione per supportati nella gestione della raccolta dei documenti e presentare la dichiarazione dei redditi 2024. Ecco un breve memorandum di quello che serve per coloro che hanno diritto alla deduzione dal reddito complessivo e coloro che hanno diritto alla detrazione d’imposta del 19%.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessi­vo

Per poter ottenere la deduzione dal reddito complessivo è necessario presentare i seguenti documenti relativi ai contributi previdenziali:

  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commer­­cian­ti, con­tributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle prov­vi­gio­­ni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli as­so­cia­ti in par­­tecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse pro­fes­­sio­na­li, pre­mi INAIL per le casalin­ghe). In merito a questo punto si ricorda che non è più deducibile il contributo al Ser­vi­zio Sanitario Na­­zionale (c.d. “tassa salute”) pagato con l’assicurazione per la responsabilità ci­vile deri­van­te dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  • contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavo­ra­tori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
  • contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, ri­scat­ti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
  • contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e “badanti”), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati all’agenzia interinale;
  • contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative pre­viden­ziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel red­dito complessivo di questi ultimi;
  • per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2018, contributi per la previdenza com­ple­men­­­tare versati negli anni 2018-2022, al fine di determinare l’eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal periodo d’imposta 2023.

Per quanto riguarda le spese mediche invece sono necessari i seguenti documenti:

  • spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
  • spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali con­tenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immis­sione in com­­­mercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indi­ca­zione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a prepara­zioni galeniche; documenta­zione rilasciata dalla farmacia estera;
  • spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
  • contributi versati ai fondi sanitari integrativi;

Altre spese sostenute:

  • erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose ricono­sciu­te;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
  • assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimen­tari stabiliti dall’autorità giudiziaria;
  • somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che han­no optato per la trasparenza fiscale;
  • spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l’acquisto o la costruzione di im­mobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di co­stru­zione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti ef­fettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017);
  • erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della coopera­zio­ne con i Paesi in via di sviluppo;
  • erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
  • erogazioni liberali a favore di fondazioni e as­so­cia­­zioni riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, di uni­versità ed altri enti di ricerca, degli enti parco regionali e nazionali;
  • somme restituite nel 2023 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in an­ni precedenti;
  • somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assi­milati e che invece sono state tassate;
  • canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
  • contributi a consorzi obbligatori;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
  • spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa pro­cedura di adozione internazionale;
  • erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al pa­trocinio a spese dello Stato;
  • erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, istituiti a favore delle persone con disabilità grave.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%

Puoi detrarre il 19% per le spese superiori a € 129,11 per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE oltre che le spese veterinarie. Per esempio:

  • spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2023 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirur­giche, per ana­­lisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza in­fermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
  • spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della na­­­tura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia ita­­­­lia­na del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fat­ture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla far­ma­cia estera;
  • spese per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fisca­le del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  • spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
  • spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
  • spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
  • documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
  • spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
  • spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di ca­ni-guida per soggetti non vedenti;
  • spese di interpretariato per soggetti sordi;
  • spese veterinarie;

Per quanto riguarda invece le spese sostenute per mutui e affini:

  • interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costru­zione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la re­lativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
  • interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
  • interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abi­ta­zione principale;
  • canoni e relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di locazione fi­nanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale;
  • contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immo­biliari ed eventuali revoche;
  • spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
  • provvigioni pagate nel 2023 ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;

Anche i premi versati per le assicurazioni sottoscritte possono essere presentati in fase di dichiarazione dei redditi:

  • premi versati nel 2023 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
  • premi versati nel 2023 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non infe­riore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2001;
  • premi versati nel 2023 per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relati­va­mente a unità immobiliari ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall’1.1.2018;

Inoltre da un punto di vista dell’istruzione e dello sport è possibile detrarre le:

  • spese sostenute nel 2023 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • spese sostenute nel 2023 per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli;
  • spese sostenute nel 2023 per la frequenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, del­le scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
  • spese sostenute nel 2023 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche este­re, di corsi di istruzione universitaria, di master, di corsi di perfezionamento o di specializ­za­zione universitaria, di dottorati di ricerca;
  • spese sostenute nel 2023 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializza­zione per l’abilitazione all’insegnamento;
  • spese sostenute nel 2023 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegna­zione relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università all’estero;
  • spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
  • spese sostenute nel 2023 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compre­sa tra 5 e 18 anni;
  • spese sostenute nel 2023 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;

Infine è possibile detrarre le:

  • spese per badanti ovvero gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, anche se so­stenute per familiari a carico;
  • spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
  • spese funebri sostenute nel 2023, anche per per­­­­­sone defunte non legate da vincoli di co­niu­gio, parentela o affinità;
  • contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
  • erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
  • erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
  • erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all’estero;
  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel setto­re musicale;
  • erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
  • erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazio­nale dei donatori di midollo osseo;
  • erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Vincoli di pagamento per l’ottenimento delle detrazioni IRPEF

Dal 1° gennaio 2020 la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) spetta soltanto se il pagamento dell’onere è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

L’obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medi­ci­nali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ove ricorra l’obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle mo­da­lità di pagamento (es. ricevute dei bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti conto bancari o postali).

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