A partire dal 31 marzo 2025, entra in vigore l’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per tutte le imprese con sede in Italia e per le stabili organizzazioni di imprese estere. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e disciplinata dal DM 30 gennaio 2025 n. 18, ha l’obiettivo di garantire maggiore tutela economica alle aziende in caso di calamità naturali ed eventi catastrofali, spostando parte del rischio dalla gestione pubblica a quella privata.
Scopriamo chi è tenuto a rispettare l’obbligo, quali beni sono coperti e quali sono le condizioni contrattuali previste dalle polizze.
Chi deve stipulare l’assicurazione per rischi catastrofali?
L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese:
- Con sede legale in Italia
- Con sede legale all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia
- Iscritte al Registro delle Imprese, sia nella sezione ordinaria che in quelle speciali
Sono esonerate dall’obbligo le imprese agricole, che già beneficiano della copertura garantita dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021).
Quali beni devono essere assicurati?
Le polizze devono coprire i danni subiti da immobilizzazioni materiali in seguito a eventi catastrofali. Nello specifico, l’assicurazione è obbligatoria per:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Inoltre, la copertura si estende anche ai beni utilizzati dall’impresa tramite locazione, leasing o comodato.
Sono esclusi:
- beni già coperti da altre assicurazioni simili
- immobili con abuso edilizio
- beni dell’attivo circolante (ad esempio, magazzino e scorte)
Quali eventi sono coperti dalla polizza?
Le polizze assicurative obbligatorie copriranno i danni causati da:
- Sismi
- Alluvioni, inondazioni, esondazioni
- Frane
Non sono coperti i danni causati da:
- Azioni umane (terrorismo, sabotaggio, conflitti armati)
- Sostanze radioattive o chimiche
- Danni a terzi provocati dai beni assicurati
Condizioni delle polizze assicurative
Le polizze devono rispettare le condizioni stabilite dal DM 18/2025, con premi calcolati in base al rischio e alla vulnerabilità dei beni.
Calcolo dei Premi
- L’importo del premio è proporzionale al rischio territoriale e alle misure di prevenzione adottate dall’impresa.
- I premi saranno aggiornati periodicamente.
Franchigia e Scoperto
- Fino a 30 milioni di euro, l’impresa può essere tenuta a coprire fino al 15% del danno.
- Oltre i 30 milioni di euro, la quota a carico dell’azienda è oggetto di negoziazione con l’assicuratore.
Massimale
- Fino a 1 milione di euro, il rimborso copre il 100% del danno.
- Tra 1 e 30 milioni di euro, il massimale copre il 70% della somma assicurata.
- Oltre i 30 milioni di euro, il rimborso viene stabilito contrattualmente.
Termini e scadenze per l’adeguamento
- 31 marzo 2025: scadenza per la stipula della polizza per tutte le imprese
- 31 dicembre 2025: scadenza per le imprese della pesca e dell’acquacoltura
Le compagnie assicurative dovranno adeguare i loro contratti entro il 29 marzo 2025, mentre le polizze già in essere dovranno essere aggiornate al primo rinnovo utile.
Sanzioni per le imprese inadempienti
Le aziende che non stipuleranno la polizza per i rischi catastrofali rischiano di perdere l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste per la ricostruzione in caso di calamità naturali.
Sanzioni per le compagnie assicurative
Le compagnie che rifiutano o eludono l’obbligo di stipulare queste polizze possono incorrere in multe tra 100.000 e 500.000 euro.
Conclusioni
L’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali rappresenta una novità cruciale per le imprese italiane, imponendo una maggiore tutela contro eventi naturali imprevedibili. Adeguarsi entro le scadenze previste è essenziale per non perdere benefici fiscali e finanziamenti pubblici.
Per maggiori informazioni e per una consulenza su come adeguarsi alla normativa, Studio Protto è a disposizione per fornire assistenza personalizzata.