La riforma dell’IRPEF per il 2024
Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha introdotto significative modifiche all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per il periodo d’imposta 2024. Scopriamo insieme le principali novità.
Scaglioni e aliquote IRPEF – riduzione da quattro a tre
L’art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023 riduce da quattro a tre, per il solo periodo d’imposta 2024, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF.
In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d’imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.
- Fino a 28.000,00 euro ➔ Aliquota del 23%
- Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro ➔ Aliquota del 35%
- Oltre 50.000,00 euro ➔ Aliquota del 43%
Questa modifica comporta una riduzione di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro.
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati – modifica
Il secondo articolo del DLgs. 216/2023 prevede un aumento della detrazione d’importo per i redditi di lavoro dipendente (esclusi le pensioni) e alcuni redditi assimilati. Questo passa da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro per il solo periodo d’imposta 2024, equiparando l’area di esenzione fiscale a quella per i redditi di pensione fino a 8.500,00 euro.
“Trattamento integrativo alla retribuzione” – modifica
Conseguentemente alla modifica delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo” a favore dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante, diminuito di 75,00 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Il suddetto importo di 75,00 euro rappresenta infatti l’incremento della detrazione di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880,00 a 1.955,00 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del “trattamento integrativo”.
Per beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” è infatti necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un’IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR.
Applicabilità delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IRPEF sono già applicabili per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024.
Analogamente, a partire dalle retribuzioni di gennaio 2024, i sostituti d’imposta devono applicare anche le nuove disposizioni in materia di “trattamento integrativo della retribuzione”.
Determinazione degli acconti 2024 e 2025
Secondo l’articolo 4 del DLgs. 216/2023, la determinazione degli acconti per gli anni 2024 e 2025 si basa sulla nuova struttura delle aliquote e delle detrazioni.
Detrazioni per oneri – introduzione di una “franchigia”
L’art. 2 del DLgs. 216/2023 introduce una riduzione, pari a 260,00 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d’imposta 2024 ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, in relazione:
- agli oneri detraibili al 19%, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
Parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo
La suddetta riduzione di 260,00 euro dell’ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrazione delle detrazioni all’ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a 120.000,00 euro e fino a 240.000,00 euro.
Addizionali regionali e comunali all’IRPEF – differimento di alcuni termini
Al fine di consentire alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di “recepire” la nuova articolazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote prevista ai fini IRPEF per l’anno 2024, l’art. 3 del DLgs. 216/2023 sposta:
- al 15.4.2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF e per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF, in relazione al periodo d’imposta 2024;
- al 15.5.2024, per il solo periodo d’imposta 2024, il termine per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della loro pubblicazione sull’apposito sito informatico.
Mancata approvazione delle aliquote 2024
Se, entro il 15.4.2024, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF, per il solo periodo d’imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.
L’articolo 3 del DLgs. 216/2023 prevede il differimento al 15 aprile 2024 per la modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF per il periodo d’imposta 2024.
Possibilità di approvare aliquote differenziate
È prevista la possibilità di determinare aliquote differenziate delle addizionali regionali e comunali IRPEF per il solo periodo d’imposta 2024 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che per i Comuni.
In breve, il DLgs. 216/2023 ha introdotto importanti modifiche alle aliquote, detrazioni e scaglioni IRPEF per il 2024, influenzando anche le addizionali regionali e comunali. Assicurati di essere informato su queste novità per adeguare la tua situazione fiscale in modo efficace.