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In questo articolo riepiloghiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023. In particolare ci focalizzeremo sulle modifiche apportate al reddito di cittadinanza, agli incentivi per le assunzioni di donne svantaggiate e alle condizioni per accedere al congedo parentale oltre che all’assegno unico e universale per figli.

Riforma del Reddito di cittadinanza

Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione definitiva dall’1.1.2024.

In particolare, si prevede:

  • una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età;
  • l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percor­so personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclu­sio­ne sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;
  • l’obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adem­piuto all’obbligo di istruzione ex 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo;
  • che la componente del Rdc pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari re­sidenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;
  • che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico;
  • che i Comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc – invece di “almeno un terzo” – residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’in­clusione sociale, nell’ambito dei progetti utili alla collettività;
  • la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l’eliminazione dell’aggettivo “congrua”, riferito a tale prima offerta.

Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate

L’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dall’art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consiste in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di la­voro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) dall’1.1.2023 al 31.12.2023.

Ambito applicativo

L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

  • con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali del­l’Unione europea;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.

Rapporti incentivati e durata

L’incentivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi);
  • le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi);
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).

Congedo parentale

Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità all’80%, a condizione che tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino e che il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022.

Assegno unico e universale per i figli

Dall’1.1.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli di cui al DLgs. 230/2021, finalizzate:

  • ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni;
  • a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili;
  • ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021).
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