La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale recata dal previgente art. 13 co. 2 del DL 201/2011 e dall’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione ante e post DL 146/2021).
Disciplina IMU per l’abitazione principale
In materia di IMU, la definizione di abitazione principale è contenuta:
- nell’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 (come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4 co. 5 lett. a) del DL 2.3.2012 n. 16);
- a partire dall’1.1.2020, nell’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (modificato, con vigenza dall’1.1.2022, dall’art. 5-decies del DL 146/2021).
Entrambe le disposizioni richiedono, per il riscontro della predetta qualifica, la compresenza:
- del requisito “formale” della residenza anagrafica, riscontrabile verificando l’iscrizione presso il registro dell’Anagrafe del Comune;
- del requisito “fattuale” della dimora abituale, afferente alla circostanza che l’immobile sia effettivamente utilizzato come abitazione per la maggior parte dell’anno.
Tali disposizioni, nella versione prima della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, prescrivevano la presenza del doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica:
- non solo in capo al possessore dell’immobile/contribuente;
- ma anche in capo ai componenti del nucleo familiare del possessore.
Difformità dai principi costituzionali
Sotto il profilo dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), la Corte Costituzionale ha rilevato che tali disposizioni penalizzano i soggetti che decidono di formalizzare il proprio rapporto, mediante matrimonio o unione civile ex L. 76/2016, rispetto alle persone singole o alle coppie di fatto. I componenti di queste ultime, infatti, in mancanza di alcuna formalizzazione del loro rapporto, e dunque, in assenza di alcun “nucleo familiare”, potrebbero godere di una doppia esenzione (o agevolazione) ai fini IMU nel caso in cui ciascun componente della coppia di fatto fissasse la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile in proprio possesso.
Inoltre, l’irragionevolezza della predetta disciplina sarebbe evidente, secondo la Corte Costituzionale, anche in ragione della sua non conformità all’attuale contesto sociale, nel quale non è infrequente che persone unite in matrimonio o unione civile, in presenza di effettive esigenze (come quelle lavorative), concordino di vivere in luoghi diversi.
La Consulta rileva inoltre la difformità delle disposizioni sopra richiamate anche rispetto agli articoli:
- 31 Cost., in quanto tali norme comportano una penalizzazione del nucleo familiare;
- 53 Cost., in quanto non sussistono motivi tali da giustificare un diverso trattamento ai fini IMU per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in due immobili differenti.
Agevolazioni per l’abitazione principale dopo la sentenza della consulta
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:
- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rilevando la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi (situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti) nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale e, in particolare:
- dell’esenzione dall’IMU ex 1 co. 740 della L. 160/2019;
- o, per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
- dell’aliquota ridotta di cui all’art. 1 co. 748 della L. 160/2019 (aliquota pari allo 0,5%, con facoltà del Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento);
- della detrazione pari a 200,00 euro (da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, alla quota di possesso) ex 1 co. 749 della L. 160/2019.
Obblighi dichiarativi
La sentenza della Corte Costituzionale, dichiarando la sola rilevanza della residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, elimina, di conseguenza, le previsioni relative alla scelta di un solo immobile da qualificare come abitazione principale in caso di componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti, facendo così venire meno anche gli obblighi dichiarativi correlati.
Annualità pregresse e diritto al rimborso
La declaratoria di incostituzionalità ha effetti rilevanti anche per le annualità pregresse in quanto:
- per i contenziosi pendenti, aventi ad oggetto il disconoscimento delle esenzioni/agevolazioni IMU per l’abitazione principale in caso di componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in un immobile differente da quello del possessore, trova applicazione la disciplina risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale;
- sussiste il diritto al rimborso, nei termini di cui all’art. 1 co. 164 della L. 296/2006, per i possessori di immobili che abbiano versato l’IMU non applicando le esenzioni/agevolazioni per l’abitazione principale in presenza di un componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in un immobile differente.
Come richiedere il rimborso
In caso di versamento tributario divenuto indebito in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, il termine di 5 anni per presentare l’istanza di rimborso decorre dalla data del versamento.
Sarà comunque onere del contribuente allegare all’istanza di rimborso idonea documentazione (quale, ad esempio, documenti relativi alla somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas) volta a dimostrare che nell’immobile per cui chiede l’esenzione/agevolazione per abitazione principale vi aveva dimora abituale nell’anno relativo al versamento oggetto della richiesta di rimborso.