Skip to main content

Il decreto che disciplina il Registro dei titolari effettivi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e i dati dovranno essere comunicati al Registro Imprese entro il prossimo 11 dicembre.

Il Registro dei titolari effettivi è entrato in vigore

È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.

La comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva: quale strumento usare

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.

Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguito da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.

Tuttavia, per poter utilizzare l’applicativo, è necessario avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva deve essere firmata digitalmente dall’obbligato e trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico.

È importante sottolineare che non è possibile delegare la firma dell’adempimento ad un professionista. Tuttavia, il professionista può comunque supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica.

Cosa succede se non viene comunicata la titolarità effettiva

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro per ciascun soggetto obbligato. Se la comunicazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

È importante ricordare che l’operatività del sistema è subordinata alla predisposizione di alcuni provvedimenti, tra cui un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, un decreto sui diritti di segreteria e un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa.

Registro dei titolari effettivi: altre comunicazioni importanti

È inoltre prevista la comunicazione delle eventuali variazioni di dati e informazioni entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Infine, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, compresi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali difformità tra le informazioni presenti sul Registro dei titolari effettivi ottenute dal Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Close Menu