La legislazione finanziaria per il 2024 ha dispensato le donne impiegate a tempo indeterminato, ad eccezione dei rapporti domestici, con tre o più figli, dal versamento dei contributi previdenziali. L’esonero per lavoratrici madri comprende il periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno.
Chi può usufruire dell’esonero lavoratrici madri
L’esonero è destinato alle lavoratrici che nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 siano madri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni), con un rapporto di lavoro già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato.
In via sperimentale, solo per il 2024, la caratteristica soggettiva della madre prevede la presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni), rimanendo, invece, invariata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o eventualmente in corso di istaurazione.
Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della nascita del secondo figlio.
L’esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.
Caratteristiche del datore di lavoro
Il rapporto di lavoro oggetto di incentivo può essere stipulato con datori di lavoro:
- privati – anche non imprenditori;
- pubblici;
- esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Tipologie di impieghi agevolati
Per beneficiare dell’incentivo, la lavoratrice madre deve essere impiegata con un contratto a tempo indeterminato, che sia già stato stipulato o sia in fase di negoziazione.
Sono considerati idonei anche i contratti part-time a tempo indeterminato e i contratti di apprendistato, poiché sono equiparati al contratto a tempo indeterminato in termini formativi.
Inoltre, sono valevoli di esonero i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), ma anche i contratti stipulati a scopo di somministrazione.
Caratteristiche dell’esonero contributivo per lavoratrici madri
Conformemente a quanto precisato nella circolare Inps numero 27/2024, il beneficio a favore delle madri lavoratrici di cui all’articolo 1, commi 180 – 182, si traduce in una completa esenzione del 100% dei contributi IVS a carico delle dipendenti, entro il limite annuo di 3.000,00 € (equivalente a 250,00 € al mese) e senza alcuna riduzione dell’aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
È prevista anche la possibilità di cumulo con altri impieghi, intendendo l’esenzione in riferimento a ciascun rapporto di lavoro; pertanto, può essere riconosciuta da più datori di lavoro qualora sussistano le condizioni, anche in caso di contratti contemporanei.
Di fondamentale importanza è la questione della compatibilità con altri incentivi. In questo contesto, la circolare Inps numero 27/2024 stabilisce, in linea generale, che lo sconto per le madri lavoratrici è compatibile con altri incentivi e agevolazioni se riconosciuti ai datori di lavoro.
Esonero lavoratrici madri: cosa devono fare per ottenerlo
Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all’esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.
In particolare, è necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all’esonero contributivo (senza i quali l’Inps procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo).
Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, ovvero avvalendosi di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall’Inps, previa comunicazione mediante apposito messaggio.