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Con l’art. 4 del DL 145/2023, “collegato” al Ddl di bilancio 2024 e pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, sono state emanate alcune misure urgenti in materia fiscale e fiscale.

In particolare parliamo della proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Tale proroga è possibile solo in presenza di determinate condizioni.

Ecco i dettagli previsti dal decreto legge.

Ambito temporale

La misura prevista dal DL 145/2023 è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

Chi sono i soggetti interessati

I soggetti interessati dalla proroga prevista dal DL 145/2023 sono le sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

I soggetti esclusi dalla proroga

Il DL 145/2023 esclude i seguenti contribuenti nella proroga:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga del DL 145/2023 coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo massimo sarebbe di 206,00 euro per i soggetti ISA e di 257,00 euro per i soggetti estranei agli ISA).

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

Ambito oggettivo di applicazione

Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga disciplinata dal DL 145/2023 anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE;
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.

Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, il DL 145/2023 prevede che la seconda rata degli acconti potrà essere pa­gata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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