Con l’art. 4 del DL 145/2023, “collegato” al Ddl di bilancio 2024 e pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, sono state emanate alcune misure urgenti in materia fiscale e fiscale.
In particolare parliamo della proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Tale proroga è possibile solo in presenza di determinate condizioni.
Ecco i dettagli previsti dal decreto legge.
Ambito temporale
La misura prevista dal DL 145/2023 è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.
Chi sono i soggetti interessati
I soggetti interessati dalla proroga prevista dal DL 145/2023 sono le sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.
I soggetti esclusi dalla proroga
Il DL 145/2023 esclude i seguenti contribuenti nella proroga:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga del DL 145/2023 coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo massimo sarebbe di 206,00 euro per i soggetti ISA e di 257,00 euro per i soggetti estranei agli ISA).
Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.
Ambito oggettivo di applicazione
Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga disciplinata dal DL 145/2023 anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- l’IVIE;
- l’IVAFE;
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.
L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.
Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL
Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:
- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Facoltà di rateizzare i versamenti
Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, il DL 145/2023 prevede che la seconda rata degli acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).