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A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore importanti modifiche alla disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 3 del DLgs. di riforma IRPEF e IRES approvato dal Consiglio dei Ministri.

Nuove regole per i contributi di assistenza sanitaria

Una delle principali novità riguarda l’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, che disciplina l’esclusione dal reddito dei contributi di assistenza sanitaria versati:

– in conformità ai contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 o a regolamenti aziendali;

– a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi;

– fino a un importo massimo di 3.615,20 euro.

Questi contributi devono rispettare il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, in linea con il più ampio principio della solidarietà sociale.

Analoghe modifiche si applicano anche all’art. 10 comma 1 lett. e-ter) del TUIR per la deducibilità dei contributi ai fondi sanitari.

Non autosufficienza e familiari fiscalmente a carico

Un altro cambiamento riguarda l’art. 51 comma 2 lett. f-quater) del TUIR. Il regime di non imponibilità dei contributi e premi per prestazioni assicurative relative al rischio di non autosufficienza è ora esteso anche ai familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR.

Detassazione per rinuncia all’accredito contributivo

La lettera i-bis) dell’art. 51 comma 2 del TUIR, che permette la non concorrenza al reddito delle quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione obbligatoria (come INPS), è stata mantenuta. Questa disposizione si coordina con il disegno di legge di bilancio 2025, che disciplina incentivi per la rinuncia a “Quota 103”.

Nuove regole per la valutazione dei fringe benefit

L’art. 51 comma 3 del TUIR, relativo ai fringe benefit, subisce due modifiche principali:

  1. la determinazione del valore dei beni e servizi ceduti dall’azienda ai dipendenti è ora basata sul prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione o, in alternativa, sul costo sostenuto dal datore di lavoro.
  2. l’importo di non imponibilità dei fringe benefit è aggiornato a 258,23 euro, sostituendo il precedente valore in lire (500.000).

Rimborsi per trasferte: cosa cambia

Una modifica all’art. 51 comma 5 quarto periodo del TUIR riguarda le trasferte:

Le indennità o i rimborsi per trasferte nel territorio comunale ora concorrono a formare il reddito, ad eccezione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovati e documentati, anche se non più necessariamente forniti dal vettore.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal DLgs. di riforma IRPEF e IRES avranno un impatto significativo sulla gestione del reddito di lavoro dipendente a partire dal 2025. A queste si aggiungono le disposizioni previste dal disegno di legge di bilancio, come la conferma della soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro per il triennio 2025-2027.

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