Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore importanti modifiche alla dilazione delle somme iscritte a ruolo, introdotte dal D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, in attuazione della riforma fiscale prevista dalla L. 111/2023. Le novità coinvolgono i criteri per la concessione della rateazione, la documentazione necessaria, i limiti massimi di rate e i parametri economici per accedere al beneficio.
Di seguito, analizziamo in dettaglio la nuova disciplina per imprese, professionisti e persone fisiche.
Rateizzazione automatica fino a 120.000 euro
Da gennaio la dilazione delle somme iscritte a ruolo può essere concessa senza obbligo di dimostrazione della difficoltà finanziaria per importi fino a 120.000 euro per ciascuna singola richiesta. Si tratta di una semplificazione importante per il contribuente, che potrà chiedere la dilazione anche per più cartelle, a condizione che ciascuna richiesta non superi la soglia prevista.
Tuttavia, per ottenere un numero di rate superiori a 84 (fino a un massimo di 120), sarà sempre necessaria la documentazione dello stato di difficoltà, anche se l’importo oggetto di rateazione è inferiore a 120.000 euro.
Estensione del numero massimo di rate
Il legislatore ha previsto l’elevazione graduale del numero massimo di rate mensili, con la seguente articolazione:
- Fino a 84 rate per richieste presentate nel 2025 e 2026
- Fino a 96 rate nel biennio 2027-2028
- Fino a 108 rate dal 2029
In presenza di documentata difficoltà economica, la dilazione delle somme iscritte a ruolo potrà raggiungere fino a 120 rate mensili, indipendentemente dall’anno di richiesta, anche per importi superiori a 120.000 euro.
Requisiti economici e dimostrazione della difficoltà
Per ottenere il beneficio con durata oltre le 84 rate, o per importi superiori a 120.000 euro, è necessario dimostrare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
I parametri per la valutazione variano in base al soggetto richiedente:
- persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato: si considera l’ISEE familiare.
- società e soggetti in contabilità ordinaria: si valuta l’indice di liquidità e il rapporto debito/produzione.
Il riferimento normativo è l’art. 19 del DPR 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024, attuato tramite il DM 27 dicembre 2024.
Presentazione della domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo
La richiesta può essere inviata:
- online tramite il sito di Agenzia Entrate-Riscossione;
- via PEC;
- presso gli sportelli territoriali.
La domanda deve contenere:
- dati anagrafici e codice fiscale;
- riferimenti della cartella o avviso;
- domicilio eletto;
- eventuale documentazione sulla difficoltà economica;
- documento d’identità.
Non è richiesto il pagamento di bolli o la prestazione di garanzie.
Il piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo e la sua struttura
Il piano approvato prevede il metodo di ammortamento alla francese, con rate costanti, in cui la quota capitale aumenta nel tempo mentre quella degli interessi si riduce. È possibile richiedere un piano a rate variabili crescenti su base annua.
La dilazione delle somme iscritte a ruolo può essere estinta anticipatamente o oggetto di rimodulazione in caso di annullamenti parziali dei carichi. Sono ammesse compensazioni con crediti fiscali in presenza dei requisiti previsti dal DPR 602/73.
Decadenza e sospensione del piano di pagamento
Il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive comporta la decadenza automatica dal piano, con la conseguente immediata esigibilità del debito residuo in un’unica soluzione. In caso di provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa, il pagamento può essere interrotto solo per le somme sospese e poi ricalcolato al termine della sospensione.
Conclusione
Le nuove regole sulla dilazione delle somme iscritte a ruolo ampliano le possibilità di accesso alla rateazione e introducono una maggiore flessibilità per i contribuenti in difficoltà. Tuttavia, richiedono attenzione alla corretta compilazione della domanda e al rispetto delle scadenze.
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