La dichiarazione dei redditi 2024 si avvicina e Studio Protto supporta i suoi clienti nella compilazione del modello unico. In particolare, per poter usufruire delle detrazioni fiscali per gli immobili è necessario raccogliere una serie di documenti specifici che serviranno per giustificare le spese sostenute e rientrare quindi nel processo di valutazione dei rimborsi previsti.
Vediamo qui di seguito le casistiche principali che permetteranno di usufruire delle detrazioni fiscali. per gli immobili.
Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36-50% (90% o 110% per gli interventi fotovoltaici “trainati” con superbonus)
- Codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR (in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio).
- Dati catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) e dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore.
- Documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
- Ricevute di dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale.
- Ricevute di pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale.
- Fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori.
- Certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione.
- Attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 2023 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie.
- Eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2023 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi).
- Documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.
- Comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- Per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
In relazione agli interventi di recupero edilizio riguardanti l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, può competere la detrazione per il superbonus (che fino al 31.12.2022 era del 110%, ma nel 2023 può essere del 90% o del 110%), di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti, se gli interventi sono effettuati congiuntamente ad un intervento “trainante” di riduzione del rischio sismico o di efficienza energetica.
Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-50%
- Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell’unità immobiliare dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari, situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, ovvero documentazione di acconti già versati.
- In mancanza di tali informazioni nei predetti atti, dichiarazione dell’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le sopracitate condizioni;
- codice fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche:
- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2);
- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110% (c.d. “sismabonus”)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2023 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche:
- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali);
- comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
È necessario verificare il possesso delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici con percentuale di detrazione del 70% o 80%, 75% o 85% (co. 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013).
Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, la detrazione è riconosciuta per taluni soggetti nella misura del superbonus ove siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).
Se per gli interventi di miglioramento sismico spetta il superbonus al 110% e se il beneficiario della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito all’impresa di assicurazione con la quale stipula contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, sul premio assicurativo la detrazione del 19% è elevata al 90%.