È entrato in vigore il D.L. n. 48/2023 o Decreto Calderone, che disciplina misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Con questo provvedimento composto di 45 articoli vengono introdotti diversi interventi a sostegno del lavoro e delle famiglie con l’intento di contrastare la povertà. Qui di seguito una breve carrellata di quelle che sono le principali novità del decreto Calderone.
Assegno per l’inclusione sociale
L’Assegno per l’inclusione sociale dal 1° gennaio 2024 sostituirà l’attuale Reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro e spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne, ultrasessantenne o invalido civile.
Inoltre per poter accedere all’assegno il richiedente deve dare prova della sottoscrizione di un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e avere un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 9.360 euro.
L’Assegno verrà versato ogni mese per un periodo massimo di 18 mesi. Terminato questo periodo massimo, si potrà presentare la domanda di rinnovo, ma solo dopo che sarà trascorso un mese di sospensione. Il rinnovo potrà essere concesso non per 18 ma per un massimo di 12 mesi.
Inoltre se il soggetto dovesse rifiutare rifiuta un’offerta di lavoro non avrà più diritto a ricevere l’assegno, anche se si tratta del primo rifiuto.
Il supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro invece è previsto per coloro che non ricevono l’assegno di inclusione perché non ne hanno i requisiti ma che sono in stato di povertà assoluta, con un ISEE inferiore ai 6.000 euro. È prevista quindi l’assegnazione di un contributo pari a 350 euro mensili quale misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti formativi, di riqualificazione professionale e accompagnamento al lavoro. Questa misura sarà operativa dal prossimo 1° settembre e rappresenta un vero sostegno economico a favore del reinserimento nel mondo di lavoro.
Per consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari della misura è stato istituito il SIISL – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, realizzato dall’Inps, che consente l’interoperabilità delle piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e permetterà ai nuclei beneficiari dell’Assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, di aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.
Assegno di inclusione e assunzioni: i vantaggi per i datori di lavoro
Ai datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite di importo di 8.000 euro su base annua.
Contratti di lavoro a termine
Sono state confermate anche le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi nei casi previsti dai contratti collettivi, per “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” o per sostituire altri lavoratori.
Inoltre il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.
Operative anche le semplificazioni degli obblighi informativi in merito al rapporto di lavoro: informazioni relative all’orario di lavoro, al periodo di prova, ai congedi e ferie o all’individuazione della retribuzione potranno essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo che ne disciplina le materie.
Per facilitare il compito di reperimento delle informazioni il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Taglio del cuneo fiscale, fringe benefit e altre disposizioni
Il D.L. n. 48/2023, inoltre, predispone anche il taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
In tema di welfare aziendale viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit entro il limite complessivo di 3.000 euro per il 2023 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali, non si pagherà più una sanzione da 10.000 a 50.000 euro ma da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
All’interno del Decreto, poi, trovano spazio:
- l’esonero contributivo al 60% per i datori che dal 1° giugno prossimoassumeranno giovani Neet;
- l’incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027;
- la proroga al 31dicembre 2023 della cassa integrazione straordinaria per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione;
- la proroga delcontratto di espansione per tutto il 2023;
- interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ditutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi (scopri di più qui).