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Uno dei rimborsi più richiesti in occasione della dichiarazione dei redditi è quello che si può ottenere in seguito all’acquisto di mobili per ristrutturazioni degli immobili: il ben noto bonus mobili 2023.

Il rimborso però è soggetto ad una serie di vincoli che devono essere rispettati. Vediamo quali sono i documenti che devono essere presentati.

“Bonus mobili” e detrazione del 50%: i documenti da presentare

Per poter usufruire del cosiddetto “bonus mobili” è necessario raccogliere e presentare la documentazione relativa alle spese:

  • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+” (ov­vero classe “A” per i forni) in relazione alle apparec­chia­ture per le quali è obbligatoria l’eti­chet­ta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non fosse ancora previsto l’obbligo di eti­chetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
  • sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di clas­se energetica non inferiore alla classe “A” per i forni, “E” per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, “F” per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
  • finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali:
  • oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o ma­nu­tenzione straordinaria;
  • oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato di­chiarato lo stato di emergenza;
  • siti in fabbricati interamente oggetto di interventi di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Detrazione per acquisto mobili destinati alle parti comuni condominiali

La detrazione spetta anche in relazione all’acquisto di mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

  • di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni con­­do­­miniali, lavatoi, ecc.);
  • oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ma­nu­­ten­zione straordinaria od ordinaria.

In particolare:

  • per le spese sostenute nel 2022, verificare che gli interventi di recupero del patri­mo­­nio edilizio siano iniziati dall’1.1.2021;
  • fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acqui­siti;
  • documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edili­zia in relazione alla tipologia di lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono ne­ces­sarie comunicazioni o titoli abilitativi;
  • certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
  • comunicazione all’ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio

Per i lavori edili invece avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro è necessario presentare copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresen­tati­ve sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’ese­cuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa ese­cutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Documentazione relativa al “bonus mobili” per le giovani coppie che dà diritto alla de­tra­zione del 50%

Le giovani coppie che hanno acquistato nel 2015 o 2016 un immobile adibito ad abitazione principale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 possono presentare la seguente documentazione per poter usufruire del bonus mobili.

  • Atto di acquisto dell’immobile da cui rilevare la data in cui è stato effettuato e che in capo all’acquirente sia soddisfatto il requisito anagrafico dell’età;
  • fatture di acquisto, ricevute fiscali o scontrini parlanti con la specificazione della natura, qua­lità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
  • documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avve­nuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di adde­bito sul conto corrente).

La detrazione spetta per le sole spese sostenute nel 2016 e la suddetta documentazione deve es­sere prodotta per il riconoscimento delle successive rate.

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