Skip to main content

Con l’entrata in vigore del DLgs. 8 gennaio 2024, n. 1, il panorama degli adempimenti tributari ha subito alcune evoluzioni. In questo secondo articolo dedicato al tema, approfondiremo le novità introdotte da questa importante disposizione legislativa e il loro impatto sulle procedure contabili e fiscali delle imprese italiane ma anche dei cittadini.

Esploreremo insieme gli elementi di maggior rilievo che coinvolgono imprese e professionisti, fornendo un quadro chiaro e dettagliato degli adempimenti necessari per conformarsi alla normativa vigente e ottimizzare la gestione fiscale.

Modifica alle scadenze per il versamento rateale delle imposte

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 del DLgs. 1/2024 si prevede:

  • la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
  • la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:

  • il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contri­buenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti “solari”, a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.

Esercizio dell’opzione in dichiarazione

Viene soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.

Incremento del limite minimo per i versamenti Iva

L’art. 9 co. 1 3 del DLgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

  • entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
  • entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Decorrenza

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.

Eliminazione della certificazione unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio

L’art. 3 del DLgs. 1/2024 esonera i sostituti d’imposta dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corri­spon­dono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

Decorrenza

La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all’annualità 2024.

Sospensione dell’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance

Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 1/2024, è sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

  • degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
  • degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
  • delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

Rafforzamento dei servizi digitali

L’art. 22 del DLgs. 1/2024 prevede il potenziamento dei canali di assistenza a distanza e dei servizi telematici per:

  • registrare le scritture private (es. registrazione di contratti di locazione);
  • richiedere e ottenere i certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (es. certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, certificato carichi pendenti, certificato unico debiti tributari, ecc.);
  • confrontarsi a distanza con gli uffici dell’Agenzia e scambiarsi documenti relativi alle attività di controllo e accertamento (es. per contraddittorio preventivo e autotutela obbligatoria e/o facoltativa);
  • calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi erariali;
  • effettuare ulteriori adempimenti.

Ai predetti servizi digitali potranno accedere i contribuenti e gli intermediari delegati.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.

Contenuti del cassetto fiscale

L’art. 23 del DLgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.

I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.

Close Menu