Nel rispetto delle disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
stante quanto contenuto nel DCPM 11 marzo 2020, Studio Protto sta adottando misure a salvaguardia dei propri dipendenti.
Per questa ragione, l’accesso agli uffici è temporaneamente sospeso.
Vi chiediamo che il contatto con i professionisti ed i vostri referenti, avvenga preferibilmente attraverso le e-mail.
Il centralino sarà comunque disponibile nella mattinata da lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 12,00.
Stiamo cercando di garantire il servizio, compatibilmente con le difficoltà del momento, scusandoci sin d’ora, se dovesse esserci qualche ritardo nelle scadenze concordate.
Studio Associato Protto a Milano: consulenza del lavoro, consulenza fiscale, consulenza societaria
Studio Protto è uno studio associato in provincia di Milano, attivo dal 1955, che supporta imprese e privati nella consulenza fiscale, nella consulenza societaria insieme alla presenza di un consulente del lavoro.
Grazie alla sua presenza storica nell’hinterland milanese Studio Protto è un punto di riferimento per numerose realtà imprenditoriali, aziende e cittadini.
Lo staff si compone di 18 membri, tra cui i tre soci, che guidano lo studio con esperienza.
La vicinanza al cliente è fondamentale per far sentire le persone e le aziende seguite in ogni loro passo: il mondo della consulenza del lavoro, fiscale e societaria è sempre molto complesso e richiede non solo preparazione ma anche la capacità di far sentire i clienti seguiti e in mano a professionisti esperti.
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Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali e patrimoniali -Novità 2020
Riportiamo alcune delle misure messe a punto dal Governo in materia di acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali e patrimoniali a sostegno delle imprese in questo momento di difficoltà economica a causa della pandemia da Coronavirus.
Riduzione dell’acconto calcolato con il metodo previsionale
È prevista la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), se questi vengono calcolati con il c.d. “criterio previsionale”.
Affinché la riduzione sia applicabile è necessario che l’acconto sia calcolato con il metodo previsionale adoperando, cioè, il riferimento dell’imposta che sarà dovuta per il 2020, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno, al netto delle ritenute eventualmente subite, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti.
Nessuna riduzione è, invece, prevista se l’acconto è determinato con il metodo storico.
Facoltà di raggiungere la soglia minima col ravvedimento operoso
Per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità.
In pratica, è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).
Modifica della misura delle rate di acconto
L’art. 58 del DL 124/2019 ha mutato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Al posto del 40% (prima rata) e del 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 si versano due rate di pari importo (ognuna del 50%).
I soggetti interessati dalla modifica
La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).
Imposte interessate dalla modifica
La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressamente citate dalla legge), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Esclusione del versamento del primo acconto IRAP 2020
L’art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”) sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), pur restando dovuto l’acconto relativo al medesimo periodo;
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).
Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:
- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Proroga del termine di versamento della seconda rata per i soggetti Isa
È prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dell’Irap, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’ivafe, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
Per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari”, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal 30.11.2020 al 30.4.2021.
I soggetti beneficiari
Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Condizioni per fruire della proroga
In generale, la proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Ristoratori ubicati nelle c.d. Regioni “arancione”
Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi, gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.
Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”
Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).
Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “rosse”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e dalla Provincia autonoma di Bolzano.